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Trattamento fiscale attuale delle polizze vita

Il sistema fiscale disciplinante le polizze sulla vita attualmente in vigore, è stato regolamentato dal decreto legislativo n. 47/2000 che ha creato una sorta di spartiacque tra le polizze sottoscritte o rinnovate dopo il 1/1/2001 e quelle acquistate precedentemente.

Il trattamento fiscale delle polizze vita è oggi differente a seconda della finalità della polizza acquistata. Nello specifico differisce a seconda che la polizza abbia una finalità finanziaria, assicurativa o previdenziale (argomento non trattato).

Polizze vita a finalità finanziaria:

Fanno parte di questa famiglia le seguenti famiglie di prodotti: Rivalutabili, Index Linked, , Unit Linked, Multiramo;

Tassazione dei versamenti:

Nessuna tassazione viene applicata sul premio versato.

Detraibilità dei premi

Non è possibile detrarre o dedurre il premio versato.

Tassazione delle prestazioni

Liquidazione del capitale :

  • al momento della scadenza o al riscatto:
    • il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;
    • sull’eventuale plusvalenza (la differenza fra il capitale dovuto e il totale dei premi corrisposti calcolati al netto dell’eventuale componente caso morte) si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,50%;
  • in caso di premorienza:
    • il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF e le plusvalenze maturate sono esenti dalla tassazione del 12,50% come capital gain.

Liquidazione della rendita:

  • la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull'eventuale plusvalenza);
  • la rivalutazione annua della rendita erogata è tassata al 12,50% come capital gain. 

Polizze vita a finalità assicurativa:

fanno parte di questa famiglia i seguenti prodotti: polizza Temporanea caso morte; polizza Long Term Care;
 
Tassazione dei versamenti
Nessuna tassazione viene applicata sul premio versato.

Detraibilità dei premi
E’ possibile detrarre il 19% del premio pagato (con un massimo di € 1.291,14).

Tassazione delle prestazioni
Liquidazione capitale :

  • in caso di possibilità di riscatto delle prestazioni maturate:
    • il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;
    • sull’eventuale plusvalenza si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,50%;
  • in caso di premorienza:
    • il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF

Liquidazione della rendita (in caso di polizze Long Term Care):

  • la rendita erogata è esente dalla dichiarazione IRPEF;
  • la rivalutazione annua della rendita è tassata al 12,50% come capital gain.

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