Il sistema fiscale disciplinante le polizze sulla vita attualmente in vigore, è stato regolamentato dal decreto legislativo n. 47/2000 che ha creato una sorta di spartiacque tra le polizze sottoscritte o rinnovate dopo il 1/1/2001 e quelle acquistate precedentemente.
Il trattamento fiscale delle polizze vita è oggi differente a seconda della finalità della polizza acquistata. Nello specifico differisce a seconda che la polizza abbia una finalità finanziaria, assicurativa o previdenziale (argomento non trattato).
Polizze vita a finalità finanziaria:
Fanno parte di questa famiglia le seguenti famiglie di prodotti: Rivalutabili, Index Linked, , Unit Linked, Multiramo;
Tassazione dei versamenti:
Nessuna tassazione viene applicata sul premio versato.
Detraibilità dei premi
Non è possibile detrarre o dedurre il premio versato.
Tassazione delle prestazioni
Liquidazione del capitale :
- al momento della scadenza o al riscatto:
- il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;
- sull’eventuale plusvalenza (la differenza fra il capitale dovuto e il totale dei premi corrisposti calcolati al netto dell’eventuale componente caso morte) si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,50%;
- in caso di premorienza:
- il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF e le plusvalenze maturate sono esenti dalla tassazione del 12,50% come capital gain.
Liquidazione della rendita:
- la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull'eventuale plusvalenza);
- la rivalutazione annua della rendita erogata è tassata al 12,50% come capital gain.
Polizze vita a finalità assicurativa:
fanno parte di questa famiglia i seguenti prodotti: polizza Temporanea caso morte; polizza Long Term Care;
Tassazione dei versamenti
Nessuna tassazione viene applicata sul premio versato.
Detraibilità dei premi
E’ possibile detrarre il 19% del premio pagato (con un massimo di € 1.291,14).
Tassazione delle prestazioni
Liquidazione capitale :
- in caso di possibilità di riscatto delle prestazioni maturate:
- il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;
- sull’eventuale plusvalenza si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,50%;
- in caso di premorienza:
- il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF
Liquidazione della rendita (in caso di polizze Long Term Care):
- la rendita erogata è esente dalla dichiarazione IRPEF;
- la rivalutazione annua della rendita è tassata al 12,50% come capital gain.
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